Pubblicate, dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, le FAQ che meglio chiariscono il DPCM 30 settembre 2021 Comuni per la definizione delle modalità di ripartizione, termini, accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul “Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali“, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Di seguito si riporta il testo delle FAQ rese note dal Dipartimento per le politiche di coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri:

  1. Per le misure di cui all’articolo 2 del DPCM 30.09.2021 deve essere acquisito il CUP?

Il CUP deve essere acquisito secondo le modalità indicate nella delibera CIPESS 26 novembre 2020, n. 63, recante “attuazione dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis 2-ter,2-quater e 2-quinquies, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile 2021, numero 84.

  1. Si chiede di sapere se le risorse del DPCM 30.09.2021 siano esclusivamente nazionali o sia previsto un cofinanziamento europeo.

Il Fondo per i comuni marginali è finanziato con risorse del bilancio dello Stato.

  1. L’importo del contributo, indicato per ciascun comune nell’Allegato B al DPCM 30.09.2021, è complessivo per il triennio 2021-2022-2023 e, di conseguenza, per ciascuna annualità i comuni riceveranno 1/3 di tale importo?

L’Allegato B al DPCM 30.09.2021 indica l’importo totale che sarà complessivamente erogato ai Comuni; pertanto, per l’individuazione della somma spettante al Comune beneficiario per le singole annualità (2021-2022-2023), bisognerà dividere per tre l’importo indicato nell’allegato B.

  1. Con riferimento all’art. 5 numero 2 del DPCM 30.09.2021, cosa si intende per utilizzo delle risorse da parte dei Comuni?

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM 30/09/2021, per effettivo utilizzo delle risorse si intende l’avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del Comune.

  1. Con riferimento all’art. 5 numero 3 del DPCM 30.09.2021, qual è la tempistica per l’utilizzo delle risorse da parte dei comuni?

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DPCM 30/09/2021, l’utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell’annualità di erogazione del contributo ai singoli Comuni.  Nell’ipotesi del contributo per l’annualità 2021 erogato al Comune nel corso del 2022, la scadenza per il relativo utilizzo è, quindi, al 30 giugno 2023.

  1. E’ possibile da parte dei Comuni pubblicare un bando mettendo a disposizione le risorse sia dell’annualità 2021 che 2022 e la rendicontazione può essere fatta per intera somma assegnata al Comune?

L’ipotesi rappresentata non è conforme all’articolo 5, comma 2, del DPCM 30.09.2021 ai sensi del quale, per le annualità successive alla prima, l’erogazione è subordinata all’accertamento dell’effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del Comune in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all’esito del monitoraggio di cui all’articolo 6.

  1. C’è un termine entro cui pubblicare il Bando per l’assegnazione dei contributi, o l’unico termine a cui fare riferimento è quello di revoca dei finanziamenti di cui all’art. 7 del DPCM?

I Comuni devono tener conto dei termini previsti dal DPCM 30.09.2021 in relazione all’utilizzo dei contributi. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DPCM 30/09/2021, l’utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell’annualità di erogazione del contributo ai singoli Comuni.

  1. I Comuni hanno la facoltà di concedere i contributi anche solo per una delle tre categorie di intervento previste dall’articolo 2, comma 2 lettere a), b) e  c) del DPCM 30.09.2021? È fissato  un criterio di ripartizione dei fondi  tra  le tre categorie di intervento definite  nel  DPCM o è lasciata  all’amministrazione  la facoltà  di definizione  degli importi,  eventualmente anche  in base alle richieste provenienti dal territorio?

I Comuni possono concedere i contributi di cui al DPCM 30.09.2021 per una o più categorie di interventi previsti nell’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), del medesimo DPCM nella misura individuata da ciascun Comune in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento e nei limiti delle risorse economiche assegnate allo stesso per ciascuna annualità 2021-2022-2023.

  1. Con riferimento alle categorie di intervento di cui all’art. 2, è possibile utilizzare l’intero contributo solo ai sensi della lettera a)?

E’ possibile utilizzare l’intero contributo anche per una soltanto tra le tipologie di intervento previste nell’articolo 2 del DPCM.

  1. Per quanto riguarda la terza categoria di interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lett. c) del DPCM 30.09.2021, ovvero quella riguardante la “concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni di cui all’ Allegato B, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario)“, i due requisiti di “residenza” e “ dimora abituale” sono concorrenti o alternativi?

Per il concetto di residenza si rinvia a quanto disposto dall’art. 43 co.2 del codice civile a tenore del quale “La residenza è nel luogo in cui il soggetto ha dimora abituale”

  1. I contributi che vengono concessi sono soggetti a ritenute?

Per gli aspetti fiscali del contributo si rinvia alla normativa di settore e alle competenze in materia dell’Agenzia delle Entrate.

  1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del DPCM 30.09.2021, è possibile intervenire su immobili del Comune sottoposti a tutela della Sovrintendenza?

I contributi possono essere utilizzati per l’adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, previa acquisizione dei pareri e nulla osta delle Amministrazioni eventualmente competenti.

  1. Cosa rappresentano gli importi nella colonna rubricata “reddito” di cui all’allegato allegato A al DPCM 30.09.2021?

Il DPCM 30.09.2021 prevede all’articolo 3, comma 2 che i Comuni svantaggiati, elencati in allegato A, sono individuati sulla base dei criteri di spopolamento, deprivazione sociale e reddito delle persone fisiche sulla base dei seguenti indicatori:

a) popolazione residente a livello comunale secondo i dati rilevati da ISTAT negli anni 1981, 2001 e 2019;

b) indice di vulnerabilita’ sociale e materiale (IVSM) sulla base dei dati ISTAT;

c) reddito IRPEF per contribuente al 2018 sulla base di dati Agenzia delle entrate.

    14. Con riferimento alla categoria di intervento prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art.2 del DPCM 30.09.2021, le imprese nate da meno di 12 mesi sono considerate come “NUOVE INIZIATIVE” oppure le stesse devono essere costituite solo dopo la pubblicazione del Bando da parte dei Comuni?

Possono beneficiare del contributo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del DPCM 30/09/2021 le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una “nuova attività economica” dopo la pubblicazione del bando da parte dei Comuni. Per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nei territori dei Comuni di cui all’Allegato B attraverso apposita unità produttiva.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di cui all’Allegato B che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

  1. Per quanto riguarda la categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del DPCM 30.09.2021,  il Comune deve adeguare l’immobile con il contributo di cui al citato articolo 2 e,  una volta arredato ed attrezzato, deve concederlo in comodato d’uso mediante bando pubblico,  oppure deve indire  un’unica procedura ad evidenza pubblica per dare in comodato d’uso tale bene immobile a privati interessati i quali adegueranno l’immobile anche con parte del contributo del medesimo DPCM?

Con riferimento alla categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del DPCM 30.09.2021, i Comuni pubblicano un unico bando per concedere contestualmente al medesimo beneficiario in comodato d’uso gratuito l’immobile e il contributo per i lavori di adeguamento dello stesso. Il Comune concedente dovrà vigilare su tutte le attività di adeguamento dell’immobile poste in essere dal privato concessionario, effettuando i controlli necessari in merito all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei lavori nonché  alla rendicontazione delle spese sostenute e dichiarate dal privato.

  1. Il Comune può concedere contributi per l’adeguamento degli immobili per le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 2 del DPCM 30.09.2021?

L’articolo 2, comma 3, del DPCM 30.09.2021 non prevede l’erogazione di contributi da parte dei Comuni, ma ha mero carattere autorizzatorio.

  1. Possono essere finanziate anche attività che sono state avviate nelle more fra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM e la pubblicazione dell’Avviso del Comune?

La data di pubblicazione del bando/avviso da parte dei Comuni costituisce la data iniziale di riferimento.

  1. Quali sono le tempistiche di accredito delle somme spettanti?

Per l’anno 2021 i contributi verranno erogati nell’arco dell’anno 2022. L’accredito al Comune sarà curato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. Per i successivi accrediti, si provvede a seguito dei controlli indicati nel DPCM.

  1. Con riferimento alla categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del DPCM 30.09.2021, rientra tra le spese ammissibili la progettazione per l’adeguamento dell’immobile?

Sono ammesse le spese di progettazione strettamente connesse all’adeguamento degli immobili di cui trattasi.

  1. E’ possibile assimilare al patrimonio disponibile del Comune un bene immobile che è attualmente di proprietà di un Ente ecclesiastico ma che è stato affidato al Comune in comodato d’uso trentennale, mediante specifico protocollo di intesa, per l’attivazione di progetti a scopo sociale per il contrasto allo spopolamento? E’ possibile, in alternativa, acquisire la  proprietà  del  suddetto  bene  immobile  utilizzando proprio i fondi per i comuni marginali si cui all’oggetto?

Il DPCM 30.09.2021 prevede all’articolo 2, comma 2 lettera a) che i contributi siano concessi al fine  di  realizzare  interventi di adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. Non è pertanto ammesso il finanziamento dell’adeguamento di immobili concessi in locazione al Comune né per l’acquisto degli stessi.

  1. Saranno predisposti bandi tipo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 2 del DPCM 30.09.2021?

I Comuni predispongono i bandi per l’attuazione degli interventi previsti dal DPCM 30.09.2021 in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento, nel rispetto delle disposizioni del medesimo DPCM.

  1. Il previsto contributo di 5000 euro per il trasferimento della residenza nel Comune di riferimento, nel caso di trasferimento di un intero nucleo familiare è richiedibile da ognuno dei soggetti che lo compongono o da uno solo  di essi? Per esempio, se a  trasferirsi è un nucleo familiare di quattro persone il contributo da erogare sarà di € 5.000,00 per ciascun componente?

Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) del DPCM 30.09.2021, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, il contributo di 5 mila euro è erogato una sola volta per singolo immobile. Pertanto, nel caso prospettato, la risposta è negativa.

  1. Sono ammissibili a rendicontazione, a valere sul finanziamento di cui si tratta, le spese per una eventuale assistenza esterna per la redazione degli avvisi e per l’istruttoria e la verifica amministrativa delle pratiche?

Nel DPCM non è previsto il finanziamento per assistenza esterna per la redazione degli avvisi e per l’istruttoria e la verifica amministrativa delle pratiche. Resta fermo quanto previsto nella FAQ n. 19.

  1. Quali sono i criteri di selezione dei beneficiari da indicare nei bandi pubblici per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 2 del DPCM 30.09.2021?

I comuni selezionano i beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nei bandi che sono predisposti dai medesimi in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento e tenendo conto di quanto previsto dal DPCM 30/09/2021.

  1. E’ possibile selezionare più di un beneficiario all’interno della stessa annualità?

I Comuni possono selezionare più di un beneficiario nel rispetto dei termini previsti dal DPCM per ciascuna annualità.

  1. Per attivare i bandi è necessario attendere l’accreditamento definitivo delle somme oppure è possibile procedere con propria anticipazione di cassa?

Il Comune può procedere con propria anticipazione di cassa avendo cura di rispettare le prescrizioni previste nel DPCM; in caso di mancato rispetto delle disposizioni del DPCM, il Comune non ha diritto al contributo.

  1. In che modo il Comune rendiconta le somme spese?

Ai sensi dell’art. 6 del DPCM 30 settembre 2021, la rendicontazione all’Amministrazione centrale avviene attraverso l’implementazione della Banca Dati Unitaria (BDU) presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fermo restando eventuali controlli da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale e i controlli di rito da parte del Comune nei confronti dei beneficiari.

  1. Con l’intervento previsto dall’art. 2 lett a) è possibile finanziare l’acquisto di attrezzature, arredi e suppellettili?

Non è possibile procedere al finanziamento dei summenzionati acquisti. Il DPCM fa riferimento all’ “adeguamento di immobili” e pertanto è da escludersi l’acquisto di beni.

  1. All’art. 1 lettera d) del DPCM si fa riferimento alle attività economiche secondo la classificazione ATECO specificata all’art.2, ma tale classificazione all’art. 2 non è indicata: quali sono pertanto i codici ATECO da prendere in considerazione?

Nel DPCM non sono indicati specifici codici ATECO. Devono in ogni caso essere rispettate, in base alle tipologie di intervento che si intendono attivare, le tipologie di attività previste (lett.a): attività commerciali, artigianali o professionali;  lett. b): commerciali, artigianali e agricole).

  1. Ai sensi dell’art. 2 comma 2, lettera b) del succitato Decreto “l’avvio di attività economiche, artigianali e agricole”, riguarda anche le piccole e medie imprese che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono  soggette  a  procedure di fallimento o di concordato preventivo così come regolato dall’art. 4, comma 1 lettera c) del  DPCM  del 24  settembre 2020 (pubblicato in GU del 4 dicembre 2020)?

Si, trattasi di un requisito generale per accedere ai contributi pubblici. Pertanto, possono beneficiare del contributo di cui al DPCM 30.09.2021 le imprese che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

  1. L’art. 2, comma 1, lett.  b)  del Decreto prevede la possibilità di concedere contributi anche per intraprendere “nuove attività economiche nei  suddetti  territori   comunali   e   sono regolarmente costituite  e iscritte  al registro  delle imprese”;  da una  lettura  in  combinato  disposto  con l’art.  1, comma 1, lett. d), per “attività economiche” si intendono anche quelle operanti nei settori professionali. Si chiede pertanto come si concilia l’erogazione del contributo ad attività professionali con il requisito dell’iscrizione al registro imprese?

I contributi per le attività professionali sono previsti nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30.09.2021. La successiva lettera b) non prevede contributi per le attività professionali.

AIUTI DI STATO

  1. A chi compete effettuare la valutazione sulla presenza di aiuti di Stato nell’ambito degli interventi agevolativi previsti dal DPCM 30/09/2021?

I Comuni sono i soggetti responsabili della misura agevolativa e pertanto spetta a loro valutare la presenza di eventuali profili di aiuto nell’attuazione degli interventi di cui all’art.2 comma 2 del DPCM 30/09/2021.

  1. Quale soggetto si qualifica “beneficiario” degli aiuti previsti dal DPCM 30/09/2021: il Comune, i cittadini o le imprese?

I beneficiari degli aiuti concessi ai sensi del DPCM 30/09/2021 sono i soggetti qualificati imprese ai sensi del diritto dell’UE. Quindi qualsiasi soggetto che svolga una attività economica, a prescindere dalla propria qualificazione soggettiva.

  1. Le tre categorie di interventi nei territori soggetti a spopolamento, sono misure da poter integrare le une con le altre, in funzione delle necessità del territorio sul quale si opera?

Si, sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di Stato, non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare le tipologie di contributi previsti all’articolo 2 comma 2 del DPCM 30/09/2021, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti “de minimis” di cui normativa riportata all’art.2 comma 4 del DPCM.

  1. I fondi previsti per l’adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito al fine di consentire l’apertura di attività commerciali, artigianali e agricole, possono essere integrati con i contributi concessi per l’avvio delle relative attività?

Si, è possibile, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti “de minimis” di cui normativa riportata all’art.2 comma 4 del DPCM 30/09/2021

  1. A quanto ammonta il contributo massimo concedibile a ciascun beneficiario nel caso in cui concorra a due o più interventi tra quelli previsti dal DPCM 30/09/2021?

Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell’accezione di impresa unica, ammonta a 200 000 euro in tre esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti de minimis di cui l’impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari.

  1. Come si verifica un eventuale sforamento del massimale de minimis?

La verifica si effettua attraverso le funzionalità del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ed in particolare attraverso la cd. Visura de minimis: in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale, RNA evidenzia il plafond ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti de minimis. Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito.

  1. Cosa succede se l’impresa ha già assorbito tutto il plafond de minimis?

Nel caso in cui il beneficiario abbia già assorbito tutto il massimale consentito dalla normativa, RNA blocca la concessione di un nuovo aiuto che porterebbe inevitabilmente a superare tale soglia massima. Il Registro nazionale consente inoltre, attraverso la cd. “visura aiuti” di visionare tutti gli ulteriori aiuti di cui l’impresa ha beneficiato e/o sta beneficiando che, incidendo in tutto o in parte sui medesimi costi ammissibili, devono essere tenuti in considerazione ai fini del rispetto delle regole generali in materia di cumulo.

  1. Nel massimale de minimis si calcolano anche i contributi concessi ai cittadini che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne?

No, nella misura in cui i beneficiari dei contributi non sono imprese.

  1. Nel caso delle agevolazioni concesse a titolo di aiuto di Stato, vi sono obblighi di registrazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato? A chi spettano tali obblighi?

Si, l’interrogazione di RNA, l’acquisizione delle visure, la registrazione dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali sono adempimenti obbligatori. Tali obblighi, nel caso degli interventi di cui al DPCM 30/09/2021, sono in capo ai Comuni che assumono il ruolo di Autorità responsabile e procedono, ciascuno per la propria quota di risorse disponibili, alla registrazione della misura agevolativa. L’Autorità responsabile, in fase di registrazione della misura, abilita uno o più soggetti/uffici della propria struttura ad operare nel ruolo di Soggetto concedente. Il Soggetto concedente, che può essere quindi rappresentato da un Dipartimento/Ufficio del Comune, provvede a concedere ed erogare i contributi a titolo di de minimis una volta andate a buon fine le verifiche propedeutiche alla concessione stessa e una volta registrati, uno ad uno, i singoli aiuti individuali. La procedura di registrazione a cura del Comune nella funzione di Soggetto concedente si conclude con l’acquisizione di un codice “COR” da apporre al provvedimento di concessione quale “condizione legale d’efficacia” del provvedimento stesso.

  1. Cosa succede se non si adempiono gli obblighi di registrazione su RNA?

Ai sensi dell’art. 17 del DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni – “a decorrere dal 1° luglio 2017 l’adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l’indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell’aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli nonché l’adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all’articolo 15 e l’indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell’avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali”.

  1. Su RNA devono essere registrati tutti i contributi concessi ed erogati oppure soltanto gli aiuti di Stato?

Su RNA devono essere registrati tutti i contributi concessi a titolo di aiuto di Stato.

Per saperne di più leggi anche:

‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *